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Accesso in piena sicurezza

Super Green Pass

Il museo tiene alla vostra salute, per questo adottiamo le misure necessarie al contenimento dei contagi e a garantire le massime condizioni di sicurezza.

Le nuove disposizioni per il contenimento del COVID – 19, previste dal Dl 24 dicembre, n. 221, che proroga lo stato di emergenza epidemiologica fino al 31 marzo 2022, in vigore dal 10 gennaio, definiscono l’obbligo di certificazione verde rafforzata (Super Green pass) anche per entrare nei musei, istituti e luoghi della cultura, anche se in zona bianca.

Già a partire dal 25 dicembre 2021, per assistere a spettacoli ed eventi che si svolgono all’aperto o al chiuso nei musei e nei luoghi della cultura, è obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2. In tutti gli altri casi, come per accedere alla visita di mostre e musei, continueranno ad essere validi anche diversi dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche). Consigliamo in ogni caso l’utilizzo della mascherina FFP2, che fornisce una protezione migliore.

Tutti i dettagli nella Circolare 158/2021 della Direzione generale Musei.

 

Cosa si intende per Certificazionie verde?

Sono le certificazini rilasciate a seguito di: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV2, al termine del ciclo vaccinale primario o della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione da SARS-CoV2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. Green Pass rafforzato), insieme a un documento d’identità valido, e indossando almeno la mascherina chirurgica.

La Certificazione verde non è richiesta per i visitatori al di sotto dei 12 anni di età e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo del DL n. 52 del 2021.

Per i visitatori provenienti da paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere a musei e luoghi della cultura previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 e che, in caso di vaccinazione, attesti l’utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia e di un documento di identità.
In caso di mancata esibizione della documentazione richiamata, non è consentito l’accesso a musei e luoghi della cultura.

Per tutte le informazioni su requisiti e modalità per ottenere la certificazione Green Pass consultare il sito www.dgc.gov.it